| >>Statuto |
CAPO IArt.1 -È costituita con sede in Belpasso, nella sala degli avvocati presso la locale Sezione Distaccata del tribunale di Catania, l'Associazione Forense Belpasso-Nicolosi- Camporotondo. Art.2 -Possono aderire all'Associazione tutti gli Avvocati, Patrocinatori Legali e Praticanti Avvocati regolarmente iscritti all'Albo professionale, che abbiano residenza nel territorio circondario del tribunale di Catania Sezione Distaccata di Belpasso e che di fatto esercitano la professione forense. CAPO II - SCOPIArt.1 -1)L'assciazione forense in autonomia e indipendenza da qualsiasi movimento, partito politico ed organizzazione sociale e con esclusione di ogni scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone i seguenti scopi: a) operare per l'affermazione del diritto inviolabile di azione difesa, quale contenuto essenziale della libertà dei cittadini e presupposto fondamentale per lo svilupoo democratico del paese nel rispetto dei principi costituzionali. b) Svolgere azione costante per contribuire a realizzare un modello di giustizia coerente ai principi costituzionali ed alle realtà europee, impegnandosi affinchè siano salvaguardati i principi di terzietà, indipendenza ed autonomia del Giudice e della piena responsabilità di tutti i soggetti del processo. c) Provvedere alla tutela degli interessi di tutta la classe forense, rafforzando il ruolo dell'Avvocatura nella società contemporanea ed impegnandosi a tutelare il prestigio e gli interessi morali ed economici degli Avvocati e dei giovani che intendono avviarsi a tale professione anche attraverso un rigoroso controllo dell'esercizio della professione forense in base al codice ddeontologico. d) Favorire il contatto tra gli Avvocati ed i neo laureati che intendono avviarsi alla pratica ed alla professione forense promuovendo ed istituendo i servizi a tal fine ritenuti più idonei. e) Rappresentare gli associati nell'ambito della categoria forense, nei confronti della classe dei Magistrati, delle Istituzioni e di tutte le parti sociali. f) Favorire il costante aggiornamento culturale e professionale, promuovendo od istituendo corsi di preparazione e di aggiornamento professionale forense; si adopera affinchè vengano messi a disposizione dei soci, e indirettamente, di tutti gli Avvocati, i i più opportuni strumenti tecnico-organizzativi ( sito web, servizi di biblioteca, accesso a banche dati, ecc.) necessari al corretto svolgimento della professione; g) Favorire la diffsione dei nuovi mezzi di comunicazione e certificazione dei documenti anche nello scambio di corrsipondenza tra avvocati, ciò in relazione all'introduzione del processo telematico. h) Contribuire allo studio, esame, e divulgazione dei problemi attinenti l'esercizio dell'attività forense e della giustizia in genere, anche organizzando incontri e dibattiti e promuovendo, sul piano operativo, presso tutti gli Organi competenti l'azione necessaria per la loro soluzione. Art.2 - L'associazione si inibisce espresamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezioni per quanto ad esse connesse e comunque in via prevalente. Art.3 - L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione publica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni e/o associazioni avente analoghe finalità. CAPO III - PATRIMONIOArt.1 - Il patrimonio dell'associazione Forense Belpasso-Nicolosi- Camporotondo sarà costituito dai beni mobili ed immobili che le potranno pervenire per acquisto, legati, donazioni ed altre cause. Art.2 - Sono entrate dall'associazione che pure fanno parte del suo patrimonio: a) I contributi dei soci e le elargizioni degli stessi e dei terzi; b) Le erogazioni concesse da Enti Locali, nonchè da altri Enti Pubblici e Privati; c) I contributi versati dai partecipanti ai corsi, seminari e convegni organizzati dall'Assocazione da sola o in cooperazione con altri; Art. 3- La gestione del patrimonio è curata dal Presidente che si avvale del tesoriere, con firma libera per le operazioni sui conti bancari e postali e per ogni altra operazione; Art. 4- Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è previsto un bilancio preventivo. Art. 5 - All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fonte, riserva o capitali durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; Art. 6 - L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse; Art. 7 - In caso di scioglimento dell'Associazione e la sua estinzione l'assemblea nominerà un liquiditatore il quale al termine della liquidazione devolverà il patrimonio utile netto residuo, all'ente, istituzione o associazione con finalità analoghe o affini di pubblica attività. Art.8 - L'assemblea delibererà la messa in liquidazione dell'associazione e la nomina del o dei liquidatori con la maggioranza assoluta avente diritto al voto. CAPO IV - SOCIArt.1 - All'associazione Forense Belpasso-Nicolosi-Camporotondo possono aderire, quale socio ordinario, tutti gli Avvocati e Praticanti Avvocati che abbiao residenza nel territorio del circondario del Tribunale di Catania Sezione Distaccata di Belpasso e che esercitano la professione forense. Il Presidente di concetto con il Consiglio Direttivo dell'associazione, può invitare a far parte della stessa, in qualità di socio onorario, personalità del mondo giuridico ( Magistrati, professori di Università, Studiosi, Avvocati degli altri Mandamenti) . Art. 2- I soci dell'asssocazione hanno tutti pari diritti a tempo indeterminato essendo esclusa la temporaneità della parteciapazione alla vita associativa; essi godono dell'elettorato attivo e passivo a tutte le cariche e hanno tutti, alle condizioni di cui alle norme statuarie, diritto di modo per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonchè per la nomina degli organ direttivi dell'associazioni. Art. 3- I soci sono tenuti al versamneto di una quota di iscrizione, stabilità annualmente dal consiglio direttivo, che costituirà fondo cassa dell'associazione e versamenti mensili il cui importo sarà anch'esso stabilito dal Consiglio Direttivo per la normale attività dell'associazione. Il Consiglio Direttivo a fine di favorire l'adesione all'associazione di praticanti Avvocati regolarmente iscritti ai relativi albi, può stabilire per essi una quota di iscrizione di minore importo rispetto a quella ordinaria. Art. 4- La qualità di socio si perde: a) Per dimissioni; b) Per espulsione; c) Per mancato pagamento della quota associativa entro i termini indicati dal Consiglio Direttivo. Art. 5- Tutti i soci dell'associazione hanno pari diritti, essi godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche. Sono tenuti all'osservanza delle norme statuarie e delle delibere degli organi dell'associazione, a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e a osservare i principi dell'etica professionale. Art. 6- E' espulso il socio che svolga opera contraria ai fini dell'associazione o quello che serbi condotta professinale non confacente alla dignità della categoria. CAPO V- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Art. 1 - Sono organi del'associazione: a) L'assemblea; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente; d) Il segretario; e) Il Collegio dei Probiviri.
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ASSEMBLEA Art. 2- L'assemblea dell'Associazione è costituita dai soci ordinari, regolarmente iscritti e in regola con i versamenti di cui all'art. 3 del capo IV. Art. 3 - Deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno per la discussione ed approvazione del bilancio. Il Presidente o tre membri del consiglio direttivo o un quinto degli associati convcano l'assemblea straordinaria per le deliberazioni che importano variazioni del presente statuto o problemi di straordinaria amministrazione. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, va convocata su ordine del giorno con avviso affisso nella sala degli avvocati, sede dell'associazione, o con posta elettronica almeno 15 giorni prima della data indicata per la convocazione. E' presieduta dal socio presente con la maggiore anzianità di scrizione all'albo assistito dal segretario, o in sua vece, dal vice segretario dell'associazione. Dell'adunanza viene redatto regolare verbale a cura del segretario, che lo sottoscrive unitamente al Presidente dell'assemblea. Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Art. 4- Spettano all'assemblea: - La determinazione dei principi di cui ispirarsi l'attività dell'associazione e l'adesione ad altri enti, associazioni, e fondazione a norma dell'art. 2 del capo II; - L'elezione dei componenti il consiglio direttivo e la nomina dei componenti il colleggio dei probiviri; - L'approvazione dei rendiconti annuali preventivi e consuntivi; - L'approvazione di modifiche statuarie nonchè deliberare lo scioglimento dell'associazione. Art. 5- E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione che deve avvenire almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero degli iscritti presenti. Ciascun associato può essere rappresentato esclusivamente da un altro asssociato mediante delega scritta. Ciascun associato non può ricevere più una delega. Art. 6- L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti ( in proprio e per delega ) sugli argoment posti all'ordine del giorno, tranne che nel caso di modifiche statuarie, che devono essere approvate dai 2/3 aventi diritto al voto. Le delibere per le elezioni dei componenti degli organi statuari devono essere adottate con schede segrete. Art. 7- I componenti di tutti gli organi collegiali sono eletti ogni 3 anni CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 8 - Il consiglio direttivo è l'organo esectivo dell'associazione ed è composto da 9 membri. Art. 9- I componenti del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea dei soci, con votazione a scrutinio segreto, restano pin carica per un triennio e sono rieleggibili. Art. 10- Spettano al consiglio direttivo: - Di vigilare per l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea ed il preseguimento degli scopi dell'associazione. - di amministrare il patrimonio predisponendo i bilanci annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e di determinare le quote associative annuali. - di deliberare la convocazione dell'assemblea degli iscritti; - di istituire speciali commissioni o comitati scientifici per la promozione delle attività formative e culturali di interesse professionali. - di controllare le qualifiche formali dei richiedenti, l'adesione all'associazione, potendo delegare questo compito ad uno dei consiglieri; - di deliberare sull'esclusione dei soci. Art. 11- Il consiglio direttivo elegge tra i propri membri il Vice Presidente e il Tesoriere con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Art. 12- Il consiglio può affidare incarichi a propri componenti. In particolare, può conferire al Presidente del consiglio direttivo uscente ( Past-President ) l'incarico di curare i rapporti con il consiglio dell'ordine degli Avvocati di Catania, con la magistratura e le altre istituzioni pubbliche e private. Art.13- Le delibere del consiglio direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti con voto palese, tranne che per votazione riguardanti situazioni relative a persone determinate. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente. Si riunisce su convocazione, anche telefonica, del presidente o del segretario, ovvero su iniziativa di almeno 3 membri. Le sedute del consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei membri e in secoda convocazione con la maggioranza assoluta degli stessi. Dell'adunanza viene redatto regolare verbale a cura del segretario e sottoscritto dallo stesso nonchè dal preseidente. Art. 14- Le candidature a componenti del consiglio direttivo sono individuali e devono essere presentate alla segreteria dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea. Non possono presentarsi come candidati coloro che non siano soci almeno da tre mesi. Art. 15- Ogni avente diritto potrà eleggere soltanto 5 consiglieri. Art. 16- Il consiglio direttivo dovrà predisporre un regolamento elettorale che sarà sottoposto alla ratifica dell'assemblea. PRESIDENTE Art.17- E' eletto preesidente il componente del consiglio direttivo che avrà ottenutto il maggior numero di voti dall'assemblea dei soci. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. Art.18- Il Presidente dura in carica un triennio e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi. Qualora anche dopo la scadenza del secondo mandato consecutivo il Presidente uscente dovesse ottenere il maggior numero di voti dall'asssemblea dei soci, sarà eletto Presidente il componente del consiglio direttivo che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti. Il Presidente del consiglio direttivo ha la rappresentanza dell'associazione, in giudizio e nei confronti di terzi, ha la firma sociale e propone al consiglio la nomina dei soci onorari, stimola le attività e può nominare incaricati per l'organizzazione delle attività sociali. Convoca e presiede il consiglio direttivo, nomina direttamente il segretario nell'ambito dei componenti il consiglio direttivo. SEGRETARIO Il segretario è il responsabile organizzativo dell'associazione di cui ne promuove l'attività, coadiuvato dal consiglio direttivo, ha poteri vicari, anche di firma, per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, controlla la documentazione contabile e presenta all'assemble la relazione sul bilancio. TESORIERE Il Tesoriere ha la consegna della cassa, provvede alle entrate e alle uscite e ha tutti gli adempimenti fiscali ed assicurativi e presenta lo schema del bilancio al consiglio. Provvede a versare le somme incassate in conto corrente intestato all'associazione presso un istituto di credito scelto di concerto con il consiglio direttivo. COLLEGGIO DEI PROBIVIRI Il colleggio dei Probiviri è composto da 3 membri che durano in carica 3 anni, eletti dall'assemblea a maggioranza assoluta, tra gli asssociati che non siano membri in carica del consiglio direttivo. E' l'organo di garanzia dell'adempimento degli obblighi morali e statutari da parte degli iscritti e sorveglia sull'esatta interpretazione dello statuto. Nomina tra i propri componenti il Presidente. E' devoluta al collegio dei Probiviri la risoluzione di ogni controversia che eventualmente sorga tra gli organi dell'associazione o tra gli organi dell'associazione e gli iscritti; il colleggio deciderà secondo equità come amichevole compositore senza formalità alcuna e quale arbitro irrituale. SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI I componenti di tutti gli organi collegaili, in caso di dimissioni, decadenza o incapicità saranno sostituiti dai soci che seguono la graduatoria delle relative elezioni e in mancanza nelle graduatorie delle elezioni suppletive che dovranno essere indette dal consiglio direttivo immediatamente al verificarsi delle suddette condizioni. CAPO VI- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 1- Fine alle prime elezioni utili le funzioni e i compiti affidati al consiglio direttivo, al presidente e al Segretario di cui al presente statuto verranno svolte dal direttivo, dal Presidente e dal segretario uscente con applicazione delle stesse disposizioni previste dal presente statuto. Art. 2- Per quanto non prevsto dal presente statuto si fa riferimento alla legge italiana. |
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